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Home > Corriere Artigiano > Archivio > Giugno 2008 > Pacchetto igiene: le ...
 
Pacchetto igiene: le consulenze CNA per le imprese del settore alimentare
 

Regolamenti Ce, Dlgs 193/2007, nuovo sistema Haccp, Dia semplice e differita

Regolamenti Ce 852 e 853/2004, Dlgs 193/07, Haccp, Dia semplice e differita: per aiutare gli imprenditori a districarsi in questa giungla di norme CNA Alimentare e CNA Commercio hanno organizzato, lo scorso 7 maggio, una serata informativa sull’applicazione del cosiddetto "Pacchetto igiene". All’incontro sono intervenuti Susanna Colla di Asq Torino Srl, i Presidenti provinciale Enzo Arzilli e regionale Claudio Fantolino di CNA Alimentare e Ugo Baldi, Dirigente Sanità della Regione Piemonte. Il Dlgs 193/2007, attuazione della Direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, fissa alcuni punti fondamentali: le autorità competenti, le abrogazioni e le sanzioni. L’articolo 2 individua le autorità competenti, delegate al controllo nell’applicazione dei regolamenti Ce 852/2004 e 853/2004 che sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le Asl, nell’ambito delle rispettive competenze. L’articolo 3 elenca le abrogazioni: tra le varie leggi e articoli abrogati citiamo lo storico Dlgs 155/1997, quello che ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema Haccp sulla sicurezza alimentare (sistema Haccp rimane però in vigore in virtù del nuovo Dlgs 193/2007). L’articolo 6 è dedicato alle sanzioni, si compone di 16 commi, in particolare il comma 6 sanziona l’operatore del settore alimentare che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento Ce n°2073/2005, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6000 euro. L’Haccp (Hazard Analysis Critical Control Point) è un sistema di autocontrollo che ogni operatore nel settore alimentare deve mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli e rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l’insorgere di problemi igienici e sanitari. I punti fondamentali del sistema Haccp sono identificabili in sette principi: a) individuazione dei pericoli e analisi del rischio; b) individuazione punti critici di controllo; c) definizione dei limiti critici; d) definizione delle attività di monitoraggio; e) definizione delle azioni correttive; f) definizione delle attività di verifica; g) gestione della documentazione. Si segnala che la Regione Piemonte sta predisponendo delle semplificazioni sull’applicazione del sistema Haccp per varie tipologie di attività. Infine, durante l’incontro voluto dalla CNA si è parlato della deliberazione della giunta regionale n°79-7605 del 26 novembre 2007 che introduce la registrazione di ogni stabilimento posto sotto il controllo dell’operatore del settore alimentare tramite la Dichiarazione di inizio attività (Dia). La registrazione deve avvenire a seguito di una dichiarazione effettuata dall’operatore del settore alimentare, deve attestare la conformità dell’impresa ai requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali. Sono soggetti ad obbligo di notifica tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita. Gli operatori del settore alimentare che alla data di entrata in vigore della deliberazione erano già in possesso di autorizzazione sanitaria o di altra registrazione assimilabile non sono soggetti a una nuova notifica per le attività già ricomprese in tale autorizzazione o registrazione. Tutte le modifiche sostanziali dei locali (ampliamento, diminuzione di superficie, variazione numero di locali) sono invece soggette a Dia. Esistono due tipologie di Dia: Dia semplice e Dia differita. Tutte le attività che non erano soggette a richiesta di autorizzazione sanitaria prima dell’entrata in vigore della deliberazione devono presentare al Comune in cui ha sede l’impresa la Dia semplice e il giorno seguente la presentazione possono iniziare l’attività. Infine, tutte le tipologie che già prima erano soggette a richiesta di autorizzazione sanitaria devono presentare al Comune di appartenenza la Dia differita e potranno iniziare l’attività 30 giorni dopo la presentazione. Informazioni: Asq Torino Srl, tel. 011.33.57.311; CNA Commercio, tel. 0121.040.270; CNA Alimentare, tel. 011.46.17.603, sbusi@cna-to.it

 
 
 
 
 
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