Il nuovo testo unico interessa tutti i settori di attività, le tipologie di rischio e i lavoratori
Sanzioni estese anche agli autonomi; mandata in pensione la vecchia legge 626/94
Il nuovo testo unico (Dlgs n°81 del 9 aprile 2008, Attuazione dell’articolo 1 della legge n°123 del 2007) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è entrato in vigore il 15 maggio scorso e ha mandato in pensione la vecchia 626/94. Il 1° aprile il Consiglio dei Ministri aveva approvato in via definitiva tale decreto legislativo, cosiddetto "Testo Unico", che è composto di 306 articoli, 13 titoli e oltre 50 allegati: disposizioni generali, luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro, misure per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale dei carichi, attrezzature munite di videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive, disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale, abrogazione delle legge precedenti. Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. Il nuovo decreto viene applicato a tutti i settori di attività, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi nonché ai soggetti equiparati: questa la novità fondamentale. In particolare è introdotto l’obbligo per i lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, di munirsi di dispositivi di protezione individuali e la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali. E’ prevista anche una semplificazione degli adempimenti con decreti interministeriali che verranno pubblicati in futuro per le piccole e micro imprese. Viene ribadito l’obbligo di formazione per tutte le figure che si occupano di sicurezza all’interno dell’impresa, partendo dal datore di lavoro che si auto-nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) e il cui corso formativo deve essere di minimo 16 ore e massimo 48. Permane anche l’obbligo di corsi di aggiornamento e per gli incaricati alla prevenzione incendi e al primo soccorso così come per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che ha una durata minima di 32 ore. Nel frattempo si applica il decreto ministeriale del 10 marzo 1998 e il 388/2003, anche qui salvo successivi decreti di adeguamento. Altro punto fondamentale del testo unico, che ha dato adito a polemiche sollevate anche dalle associazioni imprenditoriali, è il regime sanzionatorio per i datori di lavoro che non rispettano la legge sulla sicurezza: il decreto prevede la possibilità di evitare l’arresto, che va da 6 mesi a un anno e mezzo (stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio) con il pagamento di un’ammenda fino a 24mila euro. Il giudice può decidere in questo senso, su richiesta dell’imputato, solo a condizioni che: a) il datore di lavoro abbia provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti; b) la violazione non sia stata causa di infortuni; c) il soggetto non abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni. In caso di colpa dell’azienda in un incidente grave con feriti o morti, vengono applicati ai responsabili sanzioni amministrative fino a 1.5 milioni di euro e la sospensione dell’attività. Scattano, inoltre, l’interdizione alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazioni ai pubblici appalti e gare d’asta, nonché le relative imputazioni penali. Non mancano anche le norme relative alla sorveglianza: viene istituito un libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore che lo seguirà per l’intera vita lavorativa, anche quando cambierà lavoro o mansione. Sono state inoltre individuate una serie di attività di sostegno alle imprese: in particolare, sono previsti finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, anche per progetti formativi. Per ulteriori informazioni contattare la società del sistema CNA che si occupa di ambiente e sicurezza: Asq Torino, via Millio 16, tel. 011.33.57.311-411, asqtorino@cna-to.it |