Un pubblico esercizio che non rispetta l’orario di chiusura, in riferimento alla Legge Regionale n°38 del 29 dicembre 2006, art.21 comma 2, a quali conseguenze va incontro? In caso di denuncia di schiamazzi, il Comune dove ha sede l’attività non avendo fatto nessun provvedimento in materia di orari, in riferimento all’art.17 della stessa Legge Regionale, può emanare un’ordinanza o provvedimento di limitazione dell’orario in difesa della sicurezza pubblica? Il mancato rispetto dell’orario di chiusura di un pubblico esercizio comporta l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 21 comma 2 e 3 della Legge Regionale n° 38/2006, ovvero la sanzione disposta dall’articolo 17 bis comma 3 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e l’applicazione della eventuale sanzione accessoria da disporre con l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione. In mancanza di una specifica ordinanza del Sindaco, tale da disporre la limitazione dell’orario di attività degli esercizi pubblici, l’esercente può scegliere l’orario di attività che ritiene più opportuno, comunicandolo all’ufficio comunale competente e rendendolo noto al pubblico mediante l’esposizione di un cartello. Potranno essere emesse ordinanze in merito all’orario di esercizio dell’attività, solamente per motivi di interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica, come indicato dal comma 2 dell’articolo 17 della norma regionale: nel caso specifico tuttavia non sembra, almeno a parere di chi scrive, che gli schiamazzi degli avventori possano essere considerati nocivi della sicurezza pubblica. Il titolare del pubblico esercizio dovrebbe però invitare i propri clienti, anche tramite un apposito cartello, a non soffermarsi davanti al locale oltre l’orario di chiusura. I Soci sono invitati a scrivere a emelloni@cna-to.it |