Dal 1° settembre più leggere le trasferte di professionisti, dipendenti e collaboratori
Iva interamente detraibile su alberghi e ristoranti dal 1° settembre. Lo ha stabilito la legge di conversione del decreto 112/2008 (la cosiddetta manovra d’estate) che rimodula l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, consentendo la piena detraibilità per le somministrazioni di alimenti e bevande e le prestazioni alberghiere. La modifica adegua la normativa nazionale a quella comunitaria, dopo che la Commissione Ue ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione. Non esiste ancora nessuna circolare o risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in merito, ma alcuni punti sono chiari: le spese per servizi alberghieri e di ristorazione devono essere inerenti all’attività svolta dall’impresa e ad essa connesse; il documento (giustificativo) deve essere la fattura (o fattura-ricevuta fiscale), la semplice ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale non consentono la detraibilità dell’Iva; le fatture con data antecedente il 1° settembre 2008 continuano ad essere ad Iva indetraibile (conta il momento di emissione, non quello di registrazione). Il decreto legge 112/2008 è intervenuto anche nel settore delle imposte dirette, con effetti decorrenti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. E’ stata stabilita nella misura del 75% la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione con esclusione delle spese di cui all’art.95, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), sostenute per il vitto e l’alloggio dei lavoratori dipendenti e titolari di collaborazioni coordinate e continuative in relazioni a trasferte fuori dal territorio comunale. Per i professionisti, infine, con la riformulazione dell’art.54 del Tuir, le stesse spese saranno deducibili nella misura del 75% del costo e sempre entro il tetto del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta relativo. |