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Home > Corriere Artigiano > Archivio > Ottobre 2008 > Il nuovo testo unico sulla ...
 
Il nuovo testo unico sulla sicurezza
 


Riporta ad una logica repressiva e rimanda al 2009
il documento di valutazione dei rischi

Una molteplicità di sanzioni, alcune anche molto ambiziose e forse poco applicabili sono previste dal nuovo Dlgs 81/08, in vigore dal 15 maggio scorso e più conosciuto come Testo unico sulla sicurezza che ha sostituito il Dlgs 626/94 e moltissime altre leggi e decreti a esso collegati. Nonostante gli sforzi delle imprese nell’adeguarsi e avere un diverso approccio mentale e culturale alla sicurezza, con il nuovo decreto si torna indietro nel tempo ricalcando la vecchia mentalità repressiva del semplice inasprimento delle pene. Infatti, il nuovo decreto legislativo prevede un più complesso apparato sanzionatorio di tipo penale e contravvenzionale. Il nuovo decreto prevede ipotesi punite in via esclusiva con l’arresto, e per le quali l’articolo 302 contiene una norma secondo la quale il giudice può applicare, in luogo dell’arresto, la pena dell’ammenda, in misura comunque non inferiore a 8 mila euro e non superiore a 24 mila euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato. Inoltre, anche per quanto riguarda la graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità del comportamento antigiuridico, non vi è un’equa distribuzione. Dagli anni Cinquanta e sino a tutti gli anni Settanta, l’impostazione normativa rispondeva alla logica della "protezione tecnica", il che consisteva nel migliorare i processi produttivi rendendoli più efficienti, modernizzando macchine e attrezzature e utilizzando protezioni passive ed attive. Questo sistema ha nel corso del tempo mostrato i suoi limiti e si passò quindi ad un approccio di tipo "organizzativo" che ha trovato attuazione con il Dlgs 626/94. Il concetto centrale divenne quello di "prevenzione" e a questo fine si privilegiava la crescita del capitale umano, attraverso l’informazione e la formazione, il miglioramento delle procedure e l’interfaccia uomo macchina. Un notevole passo avanti, che tuttavia non è stato risolutivo, per cui, dopo quindici anni di applicazione del Dlgs 626 si è passati oggi al cosiddetto "approccio sistematico" che considera globalmente tutti i fattori della produzione che interagiscono tra di loro secondo la logica di una gestione per obiettivi. Una nuova logica che deve portare a considerare tutti i fattori (attrezzatura, macchinari e impianti, uomo e organizzazione del lavoro) come interagenti fra loro: ogni variazione di uno dei fattori ha conseguenze sugli altri, comporta variazioni sui processi e influenza il risultato atteso. Il Dlgs 81/08 amplia la base dei soggetti interessati alla sicurezza: si aggiungono anche i volontari, i dipendenti a progetto, gli occasionali e i lavoratori autonomi. Il decreto è entrato in vigore con due scadenze ben distinte, il 15 maggio ed il 29 luglio avendo già tre deroghe: il termine per l’aggiornamento della valutazione dei rischi; l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i campi elettromagnetici; e quella sulle radiazioni ottiche (raggi laser). La prima deroga prevede l’entrata in vigore delle norme sui campi elettromagnetici entro il 30 aprile 2012; la seconda deroga sull’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti le radiazioni ottiche, con scadenza 26 aprile 2010, non significa che non si debba effettuare la valutazione dei rischi sull’esposizione dei lavoratori a questi agenti fisici fino alla nuova data, ma solamente che i valori limiti fissati per legge entreranno in vigore in quella data. La vera proroga riguarda però l’entrata in vigore del "documento della valutazione dei rischi" che è stata spostata al 1° gennaio 2009. Per questa data dovranno essere aggiornati i documenti di valutazione dei rischi tenendo conto di tutte le tipologie di rischio e le situazioni lavorative presenti nell’impresa. Dovranno invece attivarsi quei datori di lavoro che non hanno mai fatto la valutazione dei rischi, in quanto la nuova normativa prevede in questo caso anche la chiusura dell’attività. Si sollecitano fin da ora le imprese a verificare la situazione della documentazione in loro possesso e richiedere eventuali chiarimenti o approfondimenti. Info: Asq Torino Srl, Ambiente e sicurezza, via Millio 16, tel. 011.33.57.311.

 
 
 
 
 
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