Ai sensi della legge regionale n°38/2006, il legale rappresentante o il socio di una società in nome collettivo (Snc) hanno l’obbligo di essere presenti nel locale per la somministrazione ed esercitare l’attività avendo entrambi i requisiti professionali? La suddetta legge regionale prevede il possesso dei requisiti morali e professionali al fine di poter esercitare l’attività di somministrazione. Nell’ipotesi che l’azienda sia esercitata in forma societaria, il possesso dei requisiti professionali è richiesto in capo al legale rappresentante o persona da lui delegata, che assume la figura di rappresentante nella conduzione della licenza, ai sensi dell’articolo 8 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Essendo l’autorizzazione per la somministrazione valida anche quale licenza di polizia, ai sensi dell’articolo 86 del Tulps, nella conduzione delle licenze di polizia, e nel caso in esame di quella di somministrazione, si deve garantire la presenza del titolare o del delegato, ovvero di colui che possiede il requisito professionale, salvo assenze occasionali e sporadiche. Il legale rappresentante potrà essere un socio, un dipendente o anche un soggetto estraneo alla società. Nel caso proposto, se il legale rappresentante possiede il requisito professionale dovrà garantire la sua presenza nel locale nei modi sopra descritti; se ha nominato il socio quale delegato, non possedendo egli i requisiti professionali, il socio stesso dovrà garantire la sua presenza nell’esercizio; infine, nel caso che il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti e comunque nomini il socio delegato, la presenza nel locale dovrà essere garantita da uno dei due soggetti. I Soci sono invitati a scrivere a: emelloni@cna-to.it
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