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Se il cliente estero diventa "scomodo"
 

Prosegue la rubrica "L’esperto risponde" a cura dello Studio Comba e Associati
Come bisogna gestire un’indennità di fine rapporto nei contratti di distribuzione

Cosa accade quando un’impresa italiana instaura un rapporto sempre più intenso con un cliente straniero, in assenza di contratti, e quest’ultimo viene a trasformarsi in distributore? Accadono per lo più sgradevoli imprevisti. Ci troviamo spesso di fronte a importatori che nascono come semplici clienti e si trasformano gradualmente in veri e propri distributori, assumendo responsabilità tipiche del concessionario (es. l’assistenza, la partecipazione a fiere, la pubblicità, etc.), magari anche con un’esclusiva che va a configurare un rapporto di durata, risolvibile solo a fronte di un congruo preavviso. Quando, infatti, le parti non pattuiscono espressamente le condizioni della loro collaborazione, il partner commerciale può essere qualificato sia come semplice cliente abituale sia come concessionario. Nel primo caso, non si può parlare di un rapporto di collaborazione continuativa e quindi non sorgerà alcun obbligo del venditore di rispettare un preavviso nell’ipotesi in cui intenda troncare i rapporti commerciali. Nel secondo caso, pur in assenza di un contratto scritto che formalizzi tale posizione, si verrà a instaurare un vero e proprio rapporto di concessione di vendita: molte imprese non sanno che l’indennità di preavviso e quella di fine rapporto è prevista non solo per i contratti di agenzia, ma anche per quelli di concessione di vendita, per esempio in Belgio, Germania, Israele e Portogallo. In particolare, la legge belga riconosce al concessionario il diritto ad un ragionevole - e per nulla trascurabile - preavviso in caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato (da 3 a 48 mesi), per consentire al concessionario di avere il tempo sufficiente per riorganizzare la propria attività, oltre a una indennità di fine rapporto. Tale legge si applica a tutti i contratti di concessione di vendita: a) esclusivi (anche di fatto) o quasi esclusivi (pur essendovi su un determinato territorio più concessionari, uno di questi vende la quasi totalità dei prodotti contrattuali); b) a tempo indeterminato (dopo due rinnovi il contratto diventa a tempo indeterminato e, qualora non vi sia un contratto scritto, questo si considera a tempo indeterminato). In luogo del preavviso può essere riconosciuta al concessionario un’indennità sostitutiva, il cui calcolo viene elaborato dai tribunali e prende in considerazione diversi fattori (tra cui l’utile del concessionario moltiplicato per i mesi di mancato preavviso); è inoltre dovuta l’indennità "complementare" qualora il fabbricante ponga fine ad una concessione a tempo indeterminato senza che ci sia colpa grave del concessionario. Si consiglia, pertanto, molta prudenza nei rapporti commerciali con partner aventi la sede nei paesi menzionati e si invita a richiedere il parere di un esperto prima di intraprendere un’attività commerciale che potrebbe qualificarsi come distribuzione e prevedere oneri gravosi. Info e consulenze per le imprese: Studio legale Comba e Associati, avv. Emiliano Riba, avv. Monica Rosano, tel. 011.56.95.030, e.mail riba@combaeassociati.it

 
 
 
 
 
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