Per integrare le ore di lavoro perse degli apprendisti nei cantieri
Dal primo gennaio 2009 il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile prevede che i lavoratori apprendisti operai potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo). Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile a tutti gli apprendisti del settore sia artigiano che industriale. Per le imprese artigiane non vi è alcun limite alle ore integrabili, limite fissato a 150 per le imprese edili industriali. Si ricorda che tutte le imprese che impiegano lavoratori con contratto di apprendistato sono tenute al versamento alla Cassa Edile per gli apprendisti in forza, con decorrenza dal mese di gennaio 2009, del contributo della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista (1% per l’impresa artigiana, 0.3% per quella industriale). Le condizioni per l’erogazione della prestazione sono le seguenti: a) la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore a una giornata di lavoro; b) l’iscrizione dell’apprendista, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile; c) la regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione; d) tale prestazione verrà anticipata all’apprendista dall’impresa, sottoponendola alla contribuzione prevista per gli apprendisti ed alle ritenute fiscali che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla Cassa Edile. Info: Uffici territoriali CNA a Torino e provincia. |