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Home > Corriere Artigiano > Archivio > Marzo 2009 > Dall’Ue strategie per il ...
 
Dall’Ue strategie per il recupero crediti
 

I nuovi regolamenti europei semplificano le procedure e riducono i costi alle imprese
E dal 1° gennaio 2009 anche la soluzione delle controversie commerciali è più snella

Di quali strumenti può avvalersi l’artigiano quando l’azienda straniera con cui ha intrattenuto rapporti commerciali si dimostra insolvente e occorre procedere al recupero del credito? L’operatore commerciale, il quale decida di vendere all’estero, deve conoscere almeno sommariamente quelle che sono le strategie e le possibilità percorribili una volta che l’insolvenza del debitore si sia manifestata. In ambito europeo in particolare, proprio in questi mesi, sono divenuti effettivi alcuni regolamenti che andranno a incidere notevolmente sulle modalità di recupero del credito. A partire dal 12 dicembre 2008, infatti, si applica il Regolamento Ce 1986/2006, il cui obiettivo è quello di semplificare ulteriormente le procedure e ridurre i costi per il recupero crediti, nel settore civile e commerciale, istituendo un vero e proprio procedimento europeo per ingiunzione di pagamento. Il provvedimento va richiesto al giudice competente e può addirittura essere inoltrato telematicamente. In esso devono essere indicati importo del credito, circostanze invocate a fondamento e relativi documenti. Il debitore, qualora intenda proporre opposizione, dovrà presentarla dinanzi al giudice di origine, andando così a instaurare un procedimento disciplinato secondo le regole del Paese del giudice stesso. In assenza di accordo, in materia contrattuale, è competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o doveva essere eseguita (in caso di compravendita, per esempio, il luogo in cui il bene è stato o doveva essere consegnato). Nell’ipotesi di mancata tempestiva opposizione, l’ingiunzione di pagamento europeo - diventata esecutiva nel Paese di origine - viene riconosciuta e eseguita negli altri Stati alla stessa stregua di una sentenza giudiziale locale, senza che debba intervenire alcuna dichiarazione di esecutività. A partire dal 1° gennaio 2009 è, inoltre, applicabile il Regolamento Ce sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità, valido per tutti i Paesi, ad eccezione della Danimarca. Tale disciplina mira a ridurre i tempi e i costi nella risoluzione di controversie di valore non superiore a 2000 euro. Il procedimento si svolge in forma scritta e viene fissata un’udienza solo se ritenuta necessaria dal giudice. Tale procedimento richiede, infatti, la compilazione di un modulo scritto contenente i documenti giustificativi e una descrizione delle prove, da notificarsi al convenuto, il quale ha trenta giorni per replicare. Si dà così avvio a un scambio di ulteriori memorie e repliche. Entro trenta giorni dall’ultima replica, il giudice emetterà sentenza che è esecutiva indipendentemente dalle possibilità di impugnazione ed è immediatamente eseguibile in ogni Stato membro. Si consiglia, pertanto, agli artigiani di tenere a mente l’opportunità di ricorrere agli strumenti europei di recupero crediti quale migliore strategia in termini sia di tempistiche sia di costi. Info e consulenze per le imprese: Studio legale Comba e Associati, avv. Diego Comba, avv. Monica Rosano, tel. 011.56.95.030, e.mail rosano@combaeassociati.it

 
 
 
 
 
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