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Home > Corriere Artigiano > Archivio > Luglio-agosto 2009 > Dogane, Mrn: corsa a ...
 
Dogane, Mrn: corsa a regolarizzazione
 

Lo Studio legale Comba e Associati di Torino risponde ai quesiti degli artigiani
Come espletare tutte le formalità per ottenere il visto di uscita per l’esportazione

Nelle ultime settimane presso lo Studio legale Comba e Associati di Torino, partner CNA, sono giunti numerosi quesiti di diritto doganale. Si tratta, in particolare, della questione relativa alla regolarizzazione dei documenti Mrn (visto di uscita) per merci vendute a partire dal primo luglio 2007. Le operazioni previste per la chiusura di tale operazione prevedono due differenti fasi: la prima vede coinvolti gli uffici doganali di uscita per la chiusura dei movimenti scaduti (per i quali siano già decorsi 90 giorni dalla data di svincolo da parte dell’ufficio di esportazione); la seconda fase prevede che gli esportatori in possesso di Mrn, non appurati telematicamente, possano essere invitati dagli uffici di esportazione a presentare la documentazione relativa al visto di uscita. Solo i Mrn italiani, per i quali gli uffici competenti non dispongano delle necessarie informazioni per la regolare chiusura delle operazioni, saranno interessati dalla seconda fase, nel corso della quale agli esportatori verrà richiesto di fornire informazioni sull’esito dell’operazione e di produrre le prove dell’avvenuta esportazione. Molte aziende, il più delle volte, inseriscono termini di resa Franco Fabbrica, sgravandosi delle operazioni di sdoganamento o, in altri casi, si affidano a spedizionieri inesperti di diritto doganale, con la conseguenza che non sono in grado di fornire il documento Mrn e procedere in tal modo alla regolarizzazione. Si consiglia, pertanto, a tutti coloro che non siano in possesso della bolla doganale munita del visto di uscita di richiederla con tempestività e per iscritto agli operatori doganali che hanno seguito la spedizione. Nell’ipotesi in cui, tuttavia, questi non fossero conosciuti, si raccomanda di predisporre le prove in possesso delle imprese che possano essere qualificate come sostitutive del visto di uscita, in ossequio a quanto previsto nel recente comunicato dell’Agenzia delle Dogane datato 20 maggio 2009. Si tratta nello specifico di: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47, Dpr 445/2000, dall’interessato (esportatore-rappresentante legale della società esportatrice) nel quale si dovrà dichiarare la regolare uscita della merce dal territorio comunitario, oltre al numero di Mrn; la corrispondenza tra la merce uscita dal territorio comunitario a quella riportata nella dichiarazione doganale; la data dell’uscita (certa o presunta); qualora nota, la dogana di effettiva uscita; la conformità agli originali delle copie dei documenti sostitutivi del Mrn qui di seguito indicati; b) copia o fotocopia del documento di trasporto, oppure copia o fotocopia della bolla di consegna; c) copia o fotocopia del documento bancario attestante l’avvenuto pagamento della merce oppure copia della fattura commerciale di vendita al cliente estero. In vista della scadenza di regolarizzazione e in assenza di documento Mrn non resta che correre ai ripari attraverso il recupero della documentazione sostitutiva. Info: Studio legale Comba e Associati, tel. 011.56.95.030, avv. Diego Comba, comba@combaeassociati.it - avv. Monica Rosano, rosano@combaeassociati.it

 
 
 
 
 
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