La città sceglie la semplificazione amministrativa e abolisce la comunicazione preventiva
Uguale durata degli sconti anche in provincia dove i comuni mantengono invariate le regole
E’ presto per i bilanci di fine stagione ma i saldi estivi sembrano aver fatto recuperare ai torinesi un po’ di voglia di spendere. I budget a disposizione sono comunque limitati tra i 100 e i 200 euro a famiglia, circa il 5-10% in meno rispetto al 2008, ma i commercianti sperano di risollevare le sorti delle proprie attività. La Città di Torino ha stabilito quale periodo per lo svolgimento dei saldi estivi quello compreso tra il 4 luglio e il 28 agosto 2009. Quasi tutti i comuni della prima cintura si sono allineati con la decisione di Torino; mentre nella seconda cintura ci sono alcune eccezioni tra cui Pinerolo dove i saldi sono stati anticipati al 1° luglio e si chiuderanno il 25 agosto. Ma la novità importante di quest’anno è stata la semplificazione amministrativa decisa dall’assessore al Commercio Alessandro Altamura che in via sperimentale ha sostituito la comunicazione preventiva al comune (contenente informazioni sull’ubicazione dell’esercizio, la data di inizio e di fine della vendita, le percentuali di sconto, i testi delle inserzioni pubblicitarie) con una informativa da dare ai consumatori provvedendo ad esporre nel proprio esercizio in luogo ben visibile il decalogo delle principali regole che ogni esercente è tenuto a rispettare nel periodo delle vendite di fine stagione. Pertanto, nel rispetto dei periodi per l’effettuazione delle vendite di fine stagione così come stabiliti dall’ordinanza n°5306/2008 del 17 novembre 2008 (4 luglio 2009 – 28 agosto 2009), ogni operatore commerciale è tenuto ad esporre copia della nota informativa predisposta riportante le principali regole che l’esercente stesso è tenuto ad osservare: le vendite di fine stagione devono riguardare i soli prodotti di carattere stagionale; lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita; i dati da esporre nel cartellino sono il prezzo originario di vendita, la percentuale di sconto sul prezzo originario, il prezzo finale, quello scontato. Generalmente il cambio della merce, sia in periodo di saldi che no, è a discrezione del commerciante. E’ obbligatoria, invece, la riparazione o la sostituzione della merce difettosa, danneggiata o non conforme. Gli organi di vigilanza effettueranno gli opportuni controlli anche verificando il rispetto di quanto dichiarato nella comunicazione preventiva al comune dove ha sede l’attività. Le violazioni alle norme sui saldi comportano una sanzione amministrativa da 516.46 a 3098.74 euro. La legge che regola gli acquisti in saldo, rientranti nelle vendite straordinarie disciplinate dall’art.15, è il Decreto legislativo n°114 del 1998. Copia della modulistica da apporre all’interno del negozio (se ubicato nella città di Torino) è a disposizione degli operatori presso gli uffici dell’accettazione di via Meucci 4, nonché sul sito della Divisione Commercio all’indirizzo Internet: www.comune.torino.it/commercio.