Lo scorso 2 ottobre 2003 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 273 dell’1 agosto 2003 che recepisce la normativa dell’Unione europea sul commercio elettronico. In tale decreto è stato modificato il già complicato art.7 del Dpr 633/72, inserendo nello stesso, al quarto comma, lettera d), le parole "di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici". Si coglie pertanto l’occasione per illustrare brevemente la disciplina del commercio elettronico per quanto riguarda i soggetti italiani. Bisogna innanzi tutto distinguere tra commercio elettronico indiretto e commercio elettronico diretto. Il commercio elettronico indiretto è quello nel quale l’ordine viene effettuato via Internet, ma il bene viene materialmente consegnato all’acquirente tramite posta, corriere, ecc; questo tipo di operazione non è interessata dalla nuova normativa, in quanto è più legata ai meccanismi della vendita per corrispondenza. Il commercio elettronico diretto, invece, è quello nel quale non solo l’ordine, ma anche la consegna del bene, avviene tramite Internet. Tali operazioni sono considerate, ai fini Iva, prestazioni di servizi. A fini esemplificativi, i servizi prestati tramite mezzi elettronici (il commercio elettronico diretto) consistono in forniture di siti web e web hosting; gestione a distanza di programmi e attrezzature; fornitura di software e relativo aggiornamento; fornitura di testi, immagini e informazioni; messa a disposizione di basi di dati; fornitura di film, musica, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo; prestazioni di insegnamento a distanza, ecc. Distinguiamo, per cominciare, il caso in cui il prestatore, in una operazione di commercio elettronico diretto, sia un soggetto economico italiano:
se la prestazione avviene a favore di un privato o di una impresa italiana, la prestazione stessa andrà assoggettata ad Iva italiana ad aliquota ordinaria (20%);
se la prestazione viene effettuata a favore di un privato non soggetto Iva residente in un altro paese dell’Unione europea, anche in questo caso l’operazione andrà assoggettata ad Iva italiana (20%);
se la prestazione è a favore di un soggetto identificato da una partita Iva comunitaria residente in un altro Stato dell’Unione europea, l’operazione sarà fuori campo Iva ai sensi dell’art.7, comma 4, lettera e) Dpr 633/72;
se il committente (sia privato che imprenditore) è domiciliato o residente in un paese extracomunitario, l’operazione sarà fuori campo Iva, ai sensi dell’art.7, comma 4, lettera d) del Dpr 633/72.
Per tutte le operazioni sopra indicate è obbligatoria l’emissione della fattura.
Nel caso in cui, invece, chi riceve la prestazione sia un operatore economico italiano dotato di partita Iva, sia che il prestatore sia un soggetto passivo d’imposta in altro Stato dell’Unione europea, sia che sia un soggetto extracomunitario, l’operatore italiano dovrà autofatturarsi l’operazione ai sensi dell’art.17, comma 3, Dpr 633/72. |