Le tipografie che sono autorizzate alla stampa dei documenti fiscali devono, entro il mese di febbraio di ogni anno, trasmettere direttamente o tramite intermediario, per via telematica all'Agenzia delle entrate, le forniture di tali stampati effettuate nell’anno precedente. Fino alla trasmissione dei dati, questi devono essere annotati su un apposito registro delle forniture. L’annotazione deve avvenire anteriormente alla consegna degli stampati ai rivenditori o agli utilizzatori. Il registro delle forniture può essere tenuto anche con sistemi informatici, ma i dati in esso contenuti devono essere resi disponibili e stampati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Per ciascuna fornitura devono essere indicati i seguenti dati: a) i propri dati identificativi (codice fiscale, partita Iva, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta); b) i dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita Iva, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta); c) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore; d) il numero degli stampati forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale; e) il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura; f) la data della fornitura. |